Lettera aperta delle Ricercatrici e dei Ricercatori alla CUT
È un segnale importante che la Consulta Universitaria del Teatro (CUT) sia tra le 138 organizzazioni della Rete delle Società scientifiche firmatarie della lettera aperta indirizzata al Governo nel novembre 2025 “sui temi dell’autonomia, del finanziamento e della dignità dell’università e della ricerca”. Questa adesione testimonia la sensibilità della nostra comunità scientifica verso le condizioni in cui oggi opera l’università pubblica italiana e ci sembra offrire l’occasione per aprire una riflessione interna alla CUT su alcune trasformazioni in atto nel sistema universitario.
La recente attività normativa in materia di università e ricerca – dal nuovo regolamento ANVUR, entrato in vigore il 19 febbraio scorso, al disegno di legge A.C. 2735 sul reclutamento attualmente in discussione alla Camera, fino ai decreti ministeriali di attuazione della legge di bilancio e alle modifiche introdotte con l’emendamento Occhiuto-Cattaneo al DL 45/2025 sul sistema del pre-ruolo – contribuisce a delineare una fase significativa di trasformazione del sistema universitario italiano. In relazione a questo quadro normativo ci sembra necessario provare a fare chiarezza sulle reali prospettive che si aprono oggi per i ricercatori e le ricercatrici.
In sintesi:
- Negli ultimi anni, il sistema universitario italiano ha utilizzato piani straordinari per gestire le transizioni normative e non per costruire carriere. Accanto a un sottofinanziamento strutturale dell’università si sono succedute politiche di investimento che hanno prodotto vere e proprie “bolle” di reclutamento precario. Il risultato è che oggi il sistema si trova a gestire una popolazione ampia di ricercatori precari.
- A questo aumento del bacino di ricercatori precari si è risposto con un processo di progressiva estinzione o smaltimento delle figure precarie esistenti, ma non di stabilizzazione. La riforma introdotta dal Decreto-legge 36/2022 (convertito nella legge 79/2022) ha operato una scelta precisa nelle politiche di reclutamento, eliminando la figura di RTD-A e dell’RTD-B e introducendo il Ricercatore in Tenure Track (RTT). L’intento dichiarato era quello di ridurre il precariato e semplificare il percorso di carriera accademica, sulla spinta di un adeguamento alle indicazioni europee, ma ad oggi, questo passaggio, ancora non pienamente realizzato, ha finito per aggravare e allungare la fase del pre-tenure, passata a 10-15 anni di media per chi attraversa tutte le posizioni previste dal sistema di reclutamento. A questo quadro si sono aggiunti più recentemente gli interventi introdotti con l’emendamento Occhiuto-Cattaneo al DL 45/2025, che hanno previsto nuove figure nel segmento iniziale della carriera accademica – tra cui incarichi di ricerca e incarichi post-doc – affiancandole ai contratti di ricerca. Se presentate come strumenti di maggiore flessibilità, queste misure rischiano tuttavia di moltiplicare le tipologie di posizioni temporanee e di prolungare ulteriormente la fase del pre-tenure, con l’effetto paradossale che una figura nata come posizione precaria di “ingresso” (RTD-A) si è trasformata, di fatto, in una posizione precaria di “uscita” dal sistema universitario.
- Le misure (ancora straordinarie) introdotte di recente e approvate in legge di bilancio 2026 (A.S. 1689) – l’allocazione di risorse aggiuntive specificamente destinate a nuovi posti RTT (Piano Straordinario, Articolo 1, commi 305-315) e ai programmi di finanziamento competitivo (Piano triennale della ricerca, Articolo 1, commi 529-533) – sembrano difficilmente sufficienti a intercettare i percorsi dei ricercatori precari in uscita dal sistema. Il numero delle posizioni previste (1694 posizioni RTT, il 50% delle quali riservate a ricercatori assunti su fondi PNRR, con un meccanismo di cofinanziamento al 50% a carico degli Atenei, “secondo le capacità assunzionali” e sulle ripartizioni previste dal DM attuativo. Si tratta del solo 18,5% degli RTD-A assunti in questi anni, il 5,10% di tutti i precari censiti nominativamente dal MUR, RTD-A e assegnisti di ricerca) rimane limitato rispetto alla dimensione complessiva del precariato e richiede inoltre un significativo cofinanziamento da parte degli atenei, molti dei quali operano in condizioni finanziarie già difficili (il piano nazionale finanzia solo 0.25 punti organico sugli 0.7 necessari a chiamare la posizione, costringendo per il resto gli atenei ad utilizzare il restante 0.45 sulle proprie già scarsissime risorse).Nel 2026, quasi 1 ateneo su 5 tra i principali atenei pubblici italiani arriverà al limite dell’ 80% delle spese di personale, con la conseguenza di tenere bloccate le programmazioni. In questo contesto il rischio è, come spesso accade, quello di alimentare dinamiche di durissima competizione per un numero ridotto di posizioni disponibili, spesso a svantaggio del nostro settore, la cui peculiare fragilità è stata più volte sottolineata dagli organi di questa Consulta.
- Anche le prospettive di reclutamento legate al Piano triennale della ricerca appaiono misere e sostanzialmente al “ribasso”. La manovra si caratterizza ancora per il taglio significativo delle risorse a disposizione nel prossimo triennio che ridurrà il numero delle posizioni concorsuali, aggravato da una disomogeneità nell’interpretazione e nell’applicazione della normativa da parte dei diversi atenei sull’ammissibilità ai concorsi per Contratti di ricerca dei ricercatori precari: RTD-A e RTD-B[1] non potranno partecipare ai contratti di ricerca, ma saranno ammessi ai soli incarichi post-doc costituendo, di fatto, sia un arretramento nel posizionamento di carriera sia un ostacolo alla progressione dei ricercatori più giovani.
- Questo quadro è reso ancora più complesso dalle politiche di incentivazione del Ministero relative alle cosiddette chiamate dirette collegate ai progetti competitivi che, pur rispondendo all’esigenza di attrarre finanziamenti e rafforzare la competitività della ricerca, finiscono per incidere in modo significativo sulle logiche di reclutamento, fortemente legate al ciclo dei progetti di ricerca e non alla programmazione strutturale dei dipartimenti o allo sviluppo di lungo periodo dei settori disciplinari. Ne deriva uno spostamento implicito di responsabilità: la stabilizzazione rischia di essere percepita come il risultato della capacità di “finanziare il proprio posto” escludendo di fatto ogni altra forma di reclutamento considerata implicitamente meno “meritoria” o di “bassa qualità”. Questo modello solleva una questione importante: è accettabile che il processo di stabilizzazione accademica passi principalmente attraverso una selezione basata sulla capacità di attrarre finanziamenti progettuali, senza tenere adeguatamente conto delle altre dimensioni del lavoro accademico, quali l’attività didattica, la terza missione e le responsabilità organizzative e istituzionali? Va inoltre osservato che, anche nei casi in cui i ricercatori riescano ad accedere a questi canali preferenziali – come nel caso dei programmi MSCA, ERC o FIS – tali strumenti non garantiscono comunque un percorso certo verso l’accesso al ruolo.
- Qui entra in gioco, infine, la questione della valutazione e della responsabilità della comunità accademica. Lo scorso 4 marzo si è svolta in Commissione Cultura, una audizione nell’ambito dell’esame del disegno di legge A.C. 2735, già Ddl 1518 approvato dal Senato il 9 dicembre 2025, recante Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Anche in questa sede, il dibattito si è concentrato in modo significativo sul tema delle “aspettative” e dei “diritti”. In particolare, l’abolizione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) viene talvolta motivata con l’esigenza di ridurre quella “diffusa aspettativa che l’abilitazione costituisca una sorta di diritto acquisito alla chiamata in ruolo”, come dichiarato sul Sole 24 Ore da Stefano Paleari, portavoce della Commissione Zauli-Mancini.
La questione merita tuttavia di essere posta in termini più ampi. Il problema risiede davvero nell’esistenza di un “titolo di aspettativa” da parte dei ricercatori, oppure nella limitata capacità del sistema universitario di assorbire il capitale umano che esso stesso forma e impiega? Se è pur vero che dal punto di vista giuridico, la posizione del ricercatore precario non preveda alcun diritto automatico di accesso al ruolo, non si può ignorare l’esistenza di una aspettativa “implicita”, questa sì nodo cruciale e sensibile, che nasce strutturalmente dal modo in cui la comunità accademica orienta e valorizza il percorso di chi entra nel sistema accademico: insegnamenti, pubblicazioni e partecipazione ai progetti di ricerca contribuiscono alla reputazione scientifica dei dipartimenti. A ciò si aggiunge il ruolo dei ricercatori nella VQR, sia come soggetti valutati sia come valutatori, all’interno del processo di distribuzione delle risorse. Risorse che, una volta cessato il loro contratto, continueranno ad alimentare i dipartimenti, ma non chi le ha prodotte. In altre parole, i/le ricercatori/ricercatrici svolgono funzioni strutturali per l’università pur rimanendo collocati in posizioni temporanee.
Alla luce di queste considerazioni riteniamo che anche le comunità disciplinari e le loro rappresentanze possano svolgere un ruolo importante nel promuovere maggiore trasparenza e consapevolezza sulle condizioni del lavoro accademico, pertanto chiediamo alla CUT, di:
- Sollecitare politiche di stabilizzazione del precariato
Riteniamo che la CUT possa svolgere un ruolo importante nel sensibilizzare la componente strutturata del settore disciplinare rispetto alle condizioni del lavoro accademico. In particolare, chiediamo che i membri strutturati della Consulta si facciano promotori di questa attenzione all’interno delle rispettive istituzioni, dagli organi di Ateneo ai singoli Dipartimenti, e nelle sedi di rappresentanza accademica nazionale (CUN, CRUI e altri organismi), contribuendo a mantenere il tema del precariato al centro del dibattito sulle politiche universitarie.
- Promuovere maggiore trasparenza sulle condizioni del lavoro accademico
Proponiamo la creazione, all’interno della CUT, di un osservatorio dedicato alla raccolta e alla diffusione di informazioni sul funzionamento delle carriere accademiche nel settore. L’obiettivo è favorire maggiore trasparenza sui dati relativi al numero dei ricercatori precari, ai tempi medi di stabilizzazione, alle procedure concorsuali e agli sbocchi professionali, mettendo a disposizione della comunità disciplinare strumenti conoscitivi utili per orientare il dibattito sul reclutamento e sulle politiche della ricerca
- Rivedere le modalità di partecipazione e contribuzione dei ricercatori e delle ricercatrici in posizione pre-tenure
Alla luce di quanto previsto dallo Statuto, che attribuisce all’Assemblea dei soci la determinazione delle quote associative (art. 6), riteniamo opportuno introdurre una articolazione della contribuzione che tenga conto della differenziazione delle condizioni lavorative presenti oggi nel sistema universitario. In particolare, proponiamo l’introduzione di una quota associativa ridotta anche per Ricercatrici e Ricercatori, in funzione di un principio di equità contributiva, secondo cui la partecipazione economica alla vita associativa sia proporzionata alla stabilità della posizione accademica e alla capacità contributiva dei soci.
Da ultimo, riteniamo opportuno che la CUT promuova una riflessione sull’attuale articolazione delle categorie previste dallo Statuto, al fine di verificarne l’adeguatezza rispetto alla crescente differenziazione delle figure pre-ruolo, ed eventualmente elaborare, nei tempi e nelle forme previste dallo Statuto, una proposta di aggiornamento.
[1] Di seguito l’elenco, parziale, degli Atenei che tra aprile-luglio 2025 hanno pubblicato Regolamenti per conferimento di contratti di ricerca con dicitura sintetica che esclude ex RTD art. 24/240: Sapienza Università di Roma — Regolamento unico emanato con D.R. n. 2151/2025 del 16 luglio 2025, Università degli Studi di Milano – La Statale (Reg. in vigore dal 1/4/2025, art. 7); Università di Bologna (UniBo) — D.R. n. 493 29/03/2025 (in vigore 01/04/2025); Università di Palermo (DR 3639 del 31/3/2025, art. 3); Università di Catania (DR pubblicato 22/4/2025. Gli rtda sono invece ammessi da Università di Torino (UniTO): versione 7 aprile 2025 e modifica del 24 luglio 2025, (art. 5 e art. 7); Università di Napoli Federico II (D.R. 1728/2025, 15 aprile 2025); Università di Firenze (D.R. 379/2025, 1° aprile 2025. Art. 7); Università di Padova ((D.R. rep. 1387/2025, 26 marzo 2025); Università Milano-Bicocca (DR 1035/2025, art. 7); Università di Trieste (DR 332/2025, art. 7) che usano la formula estesa “Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022”.


