Cerca e premi Invio

Statuto

            Articolo 1

            È costituita la Consulta Universitaria del Teatro (in sigla C.U.T.), Associazione di categoria dei docenti universitari di discipline teatrologiche, con sede presso il Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna, attualmente in Bologna, Via Barberia n. 4.

            Articolo 2

            L’Associazione ha lo scopo di affermare e di sviluppare il valore della ricerca e della cultura teatrale nell’ambito dell’Università e della società italiana. L’Associazione ha altresì lo scopo di tutelare l’autonomia dell’area disciplinare attinente al teatro, in rapporto ad altre discipline, le esigenze didattiche e scientifiche dei docenti, la formazione e il reclutamento dei giovani studiosi, l’adeguamento delle strutture tecniche e organizzative alle esigenze della disciplina, la comunicazione fra i poli universitari e i centri di ricerca. A tal fine promuove tutti i collegamenti utili e necessari con organismi pubblici e privati, in particolare con le istituzioni universitarie, i Ministeri e le Agenzie di valutazione.

            Articolo 3

            La Consulta non ha fini di lucro. Essa dura fino al 31.12.2050. La Consulta non potrà in nessun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

            Articolo 4

            La Consulta è rigorosamente un’Associazione di categoria e possono pertanto farne parte unicamente i professori ordinari, straordinari, associati, gli assistenti e, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato (per la durata del loro servizio), che nell’Università italiana operino nel campo delle discipline del teatro e dello spettacolo, facendo riferimento alla classificazione in vigore per i raggruppamenti concorsuali relativi alle Discipline dello Spettacolo (L-ART/05). Possono altresì farne parte i professori fuori ruolo, emeriti, in quiescenza, i dottori di ricerca e, inoltre, i professori a contratto e gli assegnisti di ricerca in Discipline dello Spettacolo, limitatamente al periodo di durata del contratto o dell’assegno. L’iscrizione, all’Associazione si ottiene attraverso domanda indirizzata al Presidente. Sull’accoglimento delle domande si pronuncia il Consiglio Direttivo che accerta il possesso dei requisiti previsti. I soci sono tenuti a versare una quota annuale entro il 1° giugno. La prima quota viene fissata nella cifra di 50 euro quelle successive dall’assemblea dei soci così come stabilito nel successivo art. 6. I Soci che non abbiano versato la quota annuale sono esclusi dal voto. Decadono quei soci che, trascorsi sei mesi dalla scadenza, non abbiano versato la quota sociale e che, invitati dal Tesoriere, non abbiano regolato entro tre mesi la loro posizione. Le quote sono esclusivamente personali, non sono rivalutabili e non sono trasferibili né a titolo oneroso, né mortis causa, né a qualunque altro titolo o ragione.

            Articolo 5

Sono organi dell’Associazione:

            a) l’Assemblea dei soci;

            b) il Presidente;

            c) il Consiglio Direttivo.

            Articolo 6

            L’ Assemblea dei soci indica gli indirizzi generali dell’Associazione. Elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo.

            Qualora due o più candidati ottengano un numero pari di voti, si procede a ballottaggio.

            L’Assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo e sul programma di attività presentato dal Consiglio Direttivo, approva il rendiconto finanziario dell’anno solare, determina le quote sociali e gli eventuali contributi straordinari dei soci; si pronuncia anche su somme e contributi erogati da altre fonti; può modificare lo statuto con la presenza dei due terzi dei soci e la maggioranza dei presenti.

            Articolo 7

            L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno nella sede stabilita dal Consiglio Direttivo, purché in Italia, e comunque una volta entro 6 mesi dalla chiusura dell’anno solare.

            Si intende regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente, almeno un terzo dei soci in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

            Le Assemblee straordinarie si riuniscono ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o lo chieda il dieci per cento dei soci con richiesta sottoscritta al Presidente dell’Associazione, indicando gli argomenti da metter all’o.d.g.

            L’Assemblea nomina una commissione di tre membri perché presieda al regolare svolgimento delle elezioni.

            Articolo 8

            Il Consiglio Direttivo è composto da quattro (4) membri più il Presidente e resta in carica per due anni. I 4 membri sono eletti nell’ambito e da parte dei componenti di ciascuna fascia o categoria nel numero di 1 rappresentante dei proff. ordinari, 1 rappresentante dei proff. associati, 1 rappresentante dei ricercatori (a tempo indeterminato e a tempo determinato), o di fasce equipollenti, e 1 rappresentante degli studiosi non strutturati (nella fattispecie: dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti e professori a contratto). Ogni votante può esprimere non più di una preferenza nell’ambito della categoria di appartenenza.

            Il Presidente è eletto dall’assemblea tra i professori ordinari che abbiano presentato, almeno venti giorni prima della convocazione dell’assemblea elettorale, formale candidatura con allegato programma attraverso i canali istituzionali dell’Associazione, affinché venga trasmessa per via telematica a tutti i soci.

Il Presidente e i membri del Direttivo non sono eleggibili per più di due volte consecutive.

            Il Consiglio si riunisce con la presenza di tutti i suoi componenti e, su convocazione del Presidente, anche per via telematica.

            Il Consiglio Direttivo delibera l’azione da svolgere per l’attuazione degli scopi sociali e delle decisioni assembleari, amministra il patrimonio sociale, delibera su tutti i rapporti contrattuali che impegnino l’Associazione di fronte ai terzi; delibera sulle eventuali variazioni di bilancio portandole poi all’approvazione dell’Assemblea; indica tra i suoi componenti il Vice-Presidente, un Segretario, e inoltre nomina fra i soci un Tesoriere; elabora, sentito il Presidente, l’o.d.g. delle Assemblee dei soci, sia ordinarie sia straordinarie.

            Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione nessuno escluso.

            Articolo 9

            Il Presidente provvede all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e rappresenta l’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi; convoca le Assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie, con e-mail con ricevuta di ritorno convalidata contenente l’o.d.g., inviato almeno un mese prima, e le presiede; convoca il Consiglio Direttivo con e-mail con ricevuta di ritorno convalidata contenente l’o.d.g., inviato almeno 20 giorni prima, e lo presiede. In caso di urgenza i termini di convocazione di cui sopra possono essere ridotti rispettivamente a 10 e 5 giorni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni e le sue prerogative sono assunte dal Vice-Presidente. Il Segretario cura, d’intesa con il Presidente, l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere tiene in ordine l’elenco dei soci, provvede alla riscossione delle quote sociali, controfirma le operazioni finanziarie vistate dal Presidente.

            Nei casi di mancata accettazione di una carica sociale, di dimissioni, di assenza per tre riunioni nel corso del mandato, di decesso, subentra nella carica quel socio che nelle elezioni abbia riportato maggior numero di voti dopo gli eletti all’interno della stessa fascia. In difetto di ciò si provvederà a eleggere il subentrante nel corso della prima Assemblea ordinaria utile e prima dell’elezione del Presidente. In caso di cambiamento di fascia o categoria di un membro del Consiglio Direttivo, si provvede alla sostituzione nel corso della prima Assemblea ordinaria utile, secondo la procedura di elezione precedentemente indicata.

            Articolo 10

            L’Assemblea dei soci può decidere di volta in volta la costituzione e la nomina di commissioni di lavoro o di gruppi di studio per particolari incarichi sulla base e in direzione di quelle attività specifiche e di quelle iniziative che l’Associazione intenda intraprendere per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali così come essi vengono definiti nell’art. 2 dello statuto.

            Articolo 11

            Il Consiglio Direttivo può, a sua volta, nell’ambito del proprio mandato, nominare commissioni di lavoro o affidare a singoli soci particolari incarichi. Il Coordinamento dell’attività dei gruppi di lavoro e delle commissioni di studio è svolto dal Consiglio Direttivo al quale, in prima istanza, essi riferiscono sui risultati raggiunti.

            Articolo 12

            Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, dai contributi, donazioni e lasciti che possano essere elargiti all’Associazione, nonché dai proventi derivanti dalle eventuali iniziative promosse dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea.

            Articolo 13

            L’Assemblea dei soci delibera, in Assemblea straordinaria, sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e sulla destinazione del patrimonio sociale, che dovrà essere devoluto ad altra associazione, fondazione o ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n . 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Roma, 21 giugno 2019